Via libera della commissione giustizia della camera sulla proposta di legge che abolisce l’obbligo del cognome paterno per i figli. Il testo sul doppio cognome approderà in aula il 14 luglio per la discussione generale. Il ddl potrebbe ricevere l’approvazione della camera entro la prossima settimana, secondo l’agenzia di stampa Ansa.

Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non c’è l’accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se c’è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.

Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso da entrambi i coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.

Trasmissibilità del cognome. Chi ha il doppio cognome può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però il figlio è nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non lo ha riconosciuto.

Entrata in vigore. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Per questo il ministero dell’interno ha un anno di tempo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *